Come da DPCM del 4.3.2020 – (Misure per il contenimento sanitario al fine di contrastare l’espandersi dell’epidemia di Coronavirus)………art.1 lett.d
“…..Limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto ( 5 marzo) e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate
presso i ministeri dell’interno e della difesa.”
In Allegato Il DPCM del 4.3.2020
DPCM del 4.3.2020 _ 16.32 pulito.pdf.pdf.pdf.pdf